L’obbligo di adottare un Modello 231 spetta a tutte le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, che esercitano attività economiche e per le quali è prevista la responsabilità amministrativa da reato.
Possono non adottare un Modello 231 le seguenti categorie di enti:
le persone giuridiche e le associazioni che esercitano attività economiche a carattere non imprenditoriale;le persone giuridiche e le associazioni che esercitano attività economiche a carattere occasionale;le persone giuridiche e le associazioni che esercitano attività economiche per le quali non è prevista la responsabilità amministrativa da reato.
L’obbligo di adottare un Modello 231 è escluso anche per le seguenti categorie di enti, che sono tuttavia tenute a adottare un “Modello semplificato” di cui al D.Lgs. 8 giugno 2015, n. 81:
le microimprese, le piccole e medie imprese (PMI) e le imprese artigiane;le imprese che occupano meno di 50 dipendenti e che hanno un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
L’obbligo di assumere un Organismo di Vigilanza (ODV) spetta a tutte le persone giuridiche e le associazioni, anche prive di personalità giuridica, che adottano un Modello 231.
In particolare, l’ODV è un organo indipendente, con funzioni di monitoraggio dell’attuazione del modello e di segnalazione di eventuali carenze o inefficienze.
L’ODV deve essere composto da tre membri, nominati dal consiglio di amministrazione dell’ente. I membri dell’ODV devono essere persone qualificate in materia di diritto penale e di organizzazione aziendale.
L’ODV è un organo fondamentale per il successo del Modello 231. Il suo ruolo è quello di garantire l’attuazione efficace del modello e di contribuire a prevenire la commissione di reati.