L’articolo 2050 del Codice Civile stabilisce che chi esercita un’attività pericolosa è responsabile dei danni cagionati, salvo che dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Sebbene il codice non specifichi quali attività siano “pericolose”, la giurisprudenza italiana ha ampliato il concetto includendo tutte quelle attività che, per loro natura o per i mezzi utilizzati, possono causare danni significativi se non gestite correttamente.
Secondo l’articolo 2050 del Codice Civile italiano, l’attività di trattamento dei dati sensibili è considerata “pericolosa” e, di conseguenza, l’onere della prova in caso di danni ricade sul titolare del trattamento. Questo articolo stabilisce che chi esercita un’attività pericolosa è responsabile dei danni che ne derivano, salvo che dimostri di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno.
Nel contesto del trattamento dei dati sensibili, che include informazioni particolarmente delicate come dati relativi alla salute, alle convinzioni religiose o alla vita sessuale, la legge presuppone un elevato livello di rischio per i diritti e le libertà degli individui. Pertanto, il titolare del trattamento deve essere pronto a dimostrare di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Questo è simile alla custodia di beni di terzi, dove chi detiene o gestisce beni di proprietà altrui ha l’obbligo di garantire una protezione adeguata e risponde per eventuali danni derivanti dalla sua gestione.
In pratica, se un danno ai dati sensibili si verifica, il titolare del trattamento deve provare che il danno non è stato causato da una sua negligenza o da un’inadeguata protezione dei dati. Questa responsabilità implica che il titolare debba implementare misure di sicurezza rigorose, effettuare valutazioni d’impatto adeguate e garantire una protezione continua per prevenire eventuali violazioni della sicurezza.
La normativa quindi prevede che il titolare del trattamento sia proattivo e dimostri la propria diligenza nel trattamento dei dati sensibili, proprio perché queste attività sono considerate pericolose e comportano un potenziale rischio elevato per la privacy e i diritti degli interessati.
