L’RSPP (acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 designata dal datore di lavoro, a cui deve rispondere, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questo servizio provvede a individuare i fattori di rischio, elaborare delle misure preventive e protettive per la sicurezza e la salubrità degli ambenti di lavoro, proporre programmi di informazione e formazione e fornire specifiche informazioni ai lavoratori sui rischi potenziali e sulle misure di prevenzione da adottare.
Il compito di RSPP può essere ricoperto da un dipendente dell’azienda o da un consulente esterno ovvero dal Datore di Lavoro stesso nel caso di aziende fino a 5 lavoratori oppure in seguito alla frequentazione obbligatoria di un corso di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in riferimento alla natura dei rischi presenti nel luogo di lavoro dove intende svolgere la sua funzione; inoltre il Datore di Lavoro è tenuto a frequentare anche corsi di aggiornamento.
Per ricoprire la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, ai sensi degli artt. 31 e 34 del D. Lgs. 81/08.
Un Datore di Lavoro può procedere alla nomina di un solo RSPP, infatti per legge deve affiancarsi uno e un solo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di rendere efficace ed effettiva la politica aziendale di sicurezza e igiene del lavoro, che deve essere unica.
Nel Decreto legislativo 81/2008 esiste un chiaro vincolo legale che afferma che:
- A un Datore di Lavoro corrisponde un RSPP, quindi un solo RSPP per ogni Datore di Lavoro;
- Non è consentito, ad un Datore di Lavoro, procedere alla nomina di più RSPP;
- Il Datore di Lavoro potrà ovviamente integrare il servizio di prevenzione e protezione, costituito inderogabilmente da un unico RSPP, nominando uno o più ASPP, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.
Per ricoprire l’incarico di RSPP è necessario aver partecipato a specifici corsi di formazione, con verifica di apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; in materia di prevenzione e protezione dei rischi; anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato; di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative; di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
La durata di formazione per il datore di lavoro che ricopre l’incarico di RSPP cambia in relazione al livello di rischio della sua azienda:
- Rischio BASSO: 16 ore
- Rischio MEDIO: 32 ore
- Rischio ALTO: 48 ore
Il D. Lgs. 81/08 prevede che lo svolgimento dei compiti di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il Modulo A di base e i Moduli B relativi al settore di appartenenza dell’azienda);
- per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento, al corso per il Modulo C.
Si, la figura di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l’obbligo di aggiornarsi periodicamente.
I responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi nelle modalità e nelle tempistiche definite nell’accordo Stato-regioni del 21/12/2011.
La durata dell’aggiornamento obbligatorio quinquennale è in relazione del livello di rischio dell’attività:
- RISCHIO BASSO: 6 ore
- RISCHIO MEDIO: 10 ore
- RISCHIO ALTO: 14 ore
È prevista per RSPP e ASPP la partecipazione a corsi di aggiornamento per un monte ore pari a 40 ore per RSPP e di 20 ore per ASPP nell’arco dell’ultimo quinquennio.
Le sanzioni al datore di lavoro con l’incarico di RSPP che non adempie all’obbligo di formazione per il ruolo che ricopre sono l’arresto da 3 a 6 mesi o l’ammenda da 3071 € a 7862 €.
L’arresto nelle aziende a rischio rilevante o con esposizione a rischi biologici (Gr. 3 o 4), ATEX, cancerogeni o mutageni, amianto, cantieri >200 u/g e con presenza di più imprese, miniere e ricovero e cura con più di 50 lavoratori va da 4 a 8 mesi.
Tranne nei casi in cui il D. Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro ad avere il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) interno all’azienda, è possibile affidare l’incarico ad un consulente esterno in possesso dei requisiti.
Infatti, l’art.31 comma 6 del D. Lgs. 81/08 limita l’obbligo dell’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda esclusivamente:
- nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230,e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali descritti nell’art. 32, designata dal Datore di Lavoro , a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, art. 2)
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione partecipa assieme al Medico Competente e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal Datore di Lavoro e collabora con queste figure professionali per la realizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
- a fornire ai lavoratori le informazioni ai lavoratori
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è un soggetto di prevenzione con compiti di sicurezza che opera in posizione di neutralità.
Per la figura di RSPP il D.lgs 81/2008 non prevede sanzioni, tuttavia egli è co-responsabile con il Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti se un infortunio si verifica a causa mancata segnalazione di rischi o sottovalutazione dei rischi stessi. L’articolo 40 del Codice Penale afferma che non impedire un fatto equivale a cagionarlo.
Il RSPP, insieme al Medico Competente e al RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), è responsabile del conseguimento degli obiettivi prefissati dal Sistema di Gestione della Sicurezza aziendale e, nello spirito del miglioramento continuo e progressivo dei livelli di salute e sicurezza, concorre sinergicamente con loro alla definizione di nuovi piani, programmi e procedure.
Ultima verifica: 05/05/2021